Condividi su:
Stampa articolo

Sovraindebitamento

31/01/2021

Perché oggi torno a parlare della legge 3/12 detta anche “Salva Suicidi “ ? Oggi più che mai, dobbiamo poter ridare speranza a chi è soffocato dai debiti anche a causa della crisi pandemica.

E’ da tempo che mi occupo di sovraindebidamento insolvenza e crisi d’impresa ed insisto a divulgare la conoscenza della legge che può davvero costituire una via di uscita dal tunnel dei debiti.

Molti Tribunali si stanno dimostrando sensibili al tema riconoscendo oggi una seconda chance ai debitori sovraindebitati incolpevolmente arrivando a falcidiare i debiti fino al 90%. Per questo mi sembra importante nuovamente richiamare l’attenzione su questo argomento.

In presenza dei presupposti richiesti, si può davvero arrivare a liberarsi da una situazione apparentemente disperata.

Chi ha assunto debiti ritenendo di poterli onorare in tempi non sospetti, ma oggi non riesce a far fronte ai pagamenti, può davvero lasciarsi andare alla disperazione. Purtroppo le famiglie vengono informate di questa possibilità in maniera non tempestiva, quando già magari hanno perso la prima casa.

A chi in questo momento pensa di non avere più una via d’uscita per fuggire dai debiti, dalle banche e dalle paure che ogni giorno lo assalgono, consiglio di rivolgersi ad un professionista esperto che valuterà la presenza dei presupposti e fattibilità di un piano di rientro. E’ possibile consultare nel sito del Ministero della giustizia i diversi piani finora approvati che hanno consentito l’uscita dalla crisi di chi ha attivato la procedura ottenendo fino al 90% di stralcio dei debiti. Si potrebbe obiettare che la legge presenta molte lacune e punti oscuri. Questo ha comportato un’applicazione della legge disomogenea tra tribunali e magistrati. Per questo certamente urge un intervento legislativo. Se ci sono state istanze non accettate dipende anche da questo. In attesa di una adeguata riforma, rivolgendosi a professionisti esperti nella materia si può comunque arrivare al risultato sperato 

Lo scopo è ottenere dal Tribunale l’approvazione di un piano che consenta all’istante di potersi sdebitare compatibilmente con il sostentamento dignitoso per sé e la propria famiglia. Elenco alcuni dei vantaggi che si possono ottenere :

  • La possibilità di avere una riduzione della propria situazione debitoria
  • La sospensione di tutte le procedure esecutive (pignoramenti o decreti ingiuntivi).
  • Chi accede a questa procedura, nel momento in cui omologa il piano, ottiene la cancellazione dalla crif.
  • Nel caso di liquidazione del patrimonio addirittura non è richiesto il consenso dei creditori. Nelle altre due procedure previste è sufficiente il consenso della maggioranza di essi.


A questo punto ci si chiede a chi è diretta questa normativa? La legge salva suicidi è diretta ai privati e alle piccole imprese tra i quali rientrano:

  • piccole imprese non fallibili (meno di 200mila euro di fatturato negli ultimi tre anni);
  • consumatori, dipendenti, pensionati;
  • liberi professionisti;
  • aziende agricole di qualsiasi dimensione;
  • start up innovative;
  • enti no profit

Questi soggetti, infatti, non possono accedere alla procedura fallimentare. Riassumendo, possono beneficiare della legge salva suicidi tutti i soggetti non fallibili.

Di seguito un breve riassunto con i punti essenziali della questione che chiaramente non può essere esaustivo per esigenze di brevità .

La nozione di sovraindebitamento, dunque, si riferisce ad una situazione di crisi economica irreversibile, paragonabile a quella che legittima un’impresa a fare ricorso alla procedura fallimentare. 

L’accordo proposto ai creditori deve essere elaborato con l’aiuto di appositi organismi di composizione della crisi. Questi organismi altro non sono che organizzazioni costituite presso enti pubblici e tribunali, in grado di garantire un elevato livello di indipendenza e professionalità, deputati, su istanza della parte interessata, alla composizione delle crisi da sovraindebitamento. Gli organismi di composizione della crisi sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia. L’organismo di composizione della crisi si occupa della predisposizione del piano di ristrutturazione, del raggiungimento dell’accordo e della buona riuscita dello stesso; collabora con il debitore e con i creditori  anche attraverso la modifica del piano oggetto della proposta di accordo. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano e trasmette al giudice la relazione sull’accordo. Consultato uno degli organismi di composizione della crisi, il debitore che si trovi in una situazione di sovraindebitamento deve depositare la proposta di accordo o il piano di liquidazione presso il Tribunale del luogo ove egli risiede.

La procedura giudiziaria della legge salva suicidi



Inizia dunque la vera e propria procedura giudiziaria, ovvero, la fase in cui viene coinvolto attivamente il giudice, al quale spetta il compito importantissimo di vagliare la proposta elaborata dal debitore insieme all’organismo di composizione della crisi.

Il giudice, se ritiene che la proposta di accordo abbia i requisiti, fissa con decreto l’udienza e dispone che, per un periodo massimo di centoventi giorni, i creditori non possano cominciare o proseguire azioni esecutive individuali né disporre sequestri conservativi o acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Durante questo periodo, inoltre, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. Contro il decreto, i creditori che ritengono di essere lesi possono proporre reclamo al tribunale.

L’omologazione dell’accordo

Il giudice, verificato il raggiungimento dell’accordo e l’idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori, omologa l’accordo e ne dispone l’immediata pubblicazione.

Le procedure previste dalla norma sono tre e sono tra loro molto diverse. Il fine che le caratterizza è comune a tutte: l’esdebitazione totale del soggetto sovraindebitato che, a fronte dei troppi debiti contratti rispetto alle proprie possibilità, non riesce a pagare nessuno dei creditori.

  1. Il Piano del consumatore: questa procedura è riservata al consumatore considerato “meritevole”, il quale, rispetto ad altre categorie, può ottenere vantaggi maggiori. Viene inteso “meritevole” chi, senza atti dipendenti dalla propria volontà, si ritrova in una situazione di sovraindebitamento. Alcuni esempi di tali “eventi imprevisti” sono le malattie, il divorzio, il licenziamento, una calamità naturale.
  2. L’Accordo con i creditori: tale procedura si rivolge a tutte le categorie di debitori e consiste, in pratica, in una sorta di “concordato”. Il soggetto debitore compone (seguito dal proprio consulente) un percorso di parziale pagamento ai creditori, costruendo in tal modo una credibile offerta. Se almeno il 60% dei creditori ritiene idonea tale offerta e la accetta, anche il rimanente 40% dovrà “adeguarsi” a tale proposta di pagamento ridotto del debito.
  3. La Liquidazione del patrimonio: è la procedura riservata a chi non è in grado di comporre una proposta rivolta ai propri creditori, ma intende ugualmente liberarsi di debiti che non può pagare. In questo caso l’operazione di esdebitamento prevede un percorso nel quale ogni bene di proprietà del soggetto sovraindebitato verrà venduto, in modo che il ricavato possa essere distribuito tra i creditori. Dopo quattro anni, il debitore potrà chiedere che il debito rimanente non pagato venga cancellato e ritornare ad una vita normale e serena.